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Collaboratori, funzioni strumentali, comitato di valutazione
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Ci sono ancora il primo ed il secondo collaboratore?
Sono in aggiunta al 10% previsto dalla legge o ne fanno parte?
Sono retribuiti sul FIS o con il bonus premiale?
E quanto al bonus premiale, chi stabilisce l’importo da attribuire ai singoli?
Come faranno i docenti componenti del Comitato a valutare altri docenti, che magari insegnano in un plesso o in un ordine di scuola diverso?
Quando arriveranno disposizioni amministrative in merito?
Va tenuta presente, che: " […] la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni […]. Di conseguenza, ogni scuola dovrebbe cogliere l’opportunità offerta dalla formulazione a maglie larghe della legge per individuare e riempire di contenuti i propri spazi di autodeterminazione. Sollecitare circolari e chiarimenti – che, nel silenzio della norma, non possono avere altro valore che di esprimere l’opinione di chi li formula – significa rinunciare ad avvalersi di questa possibilità.
Le funzioni strumentali rientrano in quella quota di collaboratori (10% dell’organico dell’autonomia) che il dirigente può individuare liberamente?
La norma (comma 83 della legge) non lo dice esplicitamente e non nomina le funzioni strumentali, che sono figure organizzative istituite e regolate dal contratto. Bisognerà considerare qual è la ratio del comma 83: consentire al dirigente di selezionare in autonomia uno staff di collaboratori di cui avvalersi. Se il dirigente, avvalendosi delle facoltà di gestione delle risorse umane riconosciutegli dalla legge 150/09, ha già l’abitudine di scegliersi direttamente le funzioni strumentali, il loro numero rientra in quel dieci per cento. Se invece adopera la prassi di concordarne l’individuazione in Collegio Docenti, non fanno parte di quella quota, che rimane interamente disponibile.
Quale nuovo comitato di valutazione?
La composizione del futuro Comitato di Valutazione è molto diversa rispetto a quella tradizionale. E’ necessaria un’adeguata riflessione e preparazione interna. Non succede nulla se il Comitato si costituisce a metà settembre o anche oltre, perché comunque le sue funzioni si attiveranno solo ad anno inoltrato. Occorrerà attendere che vengano designati anche gli altri componenti, compreso l'esterno.