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Modificato il decreto Brunetta sulla malattia dei dipendenti pubblici
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Con l’emanazione prima dell’estate da parte del Governo del Decreto Legge n. 78/09, decreto che è stato convertito definitivamente in legge in questi giorni sono state apportate modifiche al decreto dello scorso anno sulla malattia dei dipendenti pubblici. Ecco le modifiche:
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Esclusione dalle ritenute
Per il comparto sicurezza e difesa, nonché per il comparto dei vigili del fuoco, sono esclusi dalle ritenute per malattia tutti gli emolumenti a carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale.
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Certificazione della malattia
In merito alla certificazione della malattia si integra quanto prevedeva la legge precedente con l’aggiunta che, oltre al rilascio da parte di struttura sanitaria pubblica, va bene il rilascio anche da parte di un “medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.
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Visite fiscali e fasce orarie
Viene soppresso il secondo periodo del comma 3 dell’art. 71 della legge 133/08. In questo modo sono ripristinate le precedenti fasce orario per l’accertamento della malattia (cosiddette visite fiscali) cosi come regolate dal contratto di lavoro: 10-12 e 17-19.
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Permessi
Si abroga poi il comma 5, sempre dell’art. 71 della L. 133/08. Con questa abrogazione sono definitivamente escluse dalle ritenute tutte le altre forme di assenza diverse dalla malattia: permessi per maternità, permessi L. 104, donazione del sangue, ecc…
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Costi per gli accertamenti
Si chiarisce, infine, che: “Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”.
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Le ritenute per malattia
Restano in vigore le trattenute sul salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia.