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CCNL 2006-2009 - La formazione
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CAPO VI - LA FORMAZIONE
ART.63 - FORMAZIONE IN
SERVIZIO
1. La formazione costituisce
una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del
Conformemente all’Intesa
sottoscritta il
2.Per garantire le attività
formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse
disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge
o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese
nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo
nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In
ART.64 - FRUIZIONE DEL
DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad
attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale
in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative,
ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa
ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o
periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti
gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano
fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di
viaggio.
4. Il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione
del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio,
ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte
dall'Università o da enti accreditati.
La partecipazione alle
iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione
del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione
all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore
può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo
necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione.
5. Gli insegnanti hanno
diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione
a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno
diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di
formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico
assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione
flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative
di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità,
fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono
essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore,
esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di
fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione
come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea
e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno
un carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti
si realizza anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati
all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle
modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà
tutte le utili convergenze con gli interlocutori istituzionali e le Università
Italiane per favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento
dei crediti formativi.
10. I criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito
della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All’interno delle singole
scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di
perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai
corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il
dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio,
garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario
di lavoro.
12. Per garantire efficacia
nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi
saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento
in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di
attestazione e di verifica delle competenze.
ART.65 - LIVELLI DI ATTIVITÀ
1. Alle istituzioni
scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative
di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento,
funzionali al POF, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta
disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità dell’autoaggiornamento.
2. L’amministrazione
scolastica regionale garantisce, su richiesta delle istituzioni scolastiche, servizi
professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e
interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. All’amministrazione
centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che
si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari,
per l’anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e
riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di
specifici istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo degli
interventi.
ART.66 - IL PIANO ANNUALE
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Il Piano complessivo si può
avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e
periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il
Piano si articola
• promosse
prioritariamente dall’Amministrazione;
• progettate
dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l’Università
(anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate,
con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
ART.67 - I SOGGETTI CHE
OFFRONO FORMAZIONE
1. Le parti confermano il
principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del
personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte
dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti
qualificati per la formazione del personale della scuola le medesime
istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari,
interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l’Agenzia di
cui all’art. 1, comma 610, della legge n.296/2006. Il MPI può riconoscere come
soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente
normativa.
3. Il Ministero, sulla
base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire
per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente
comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di
interesse generale. I criteri di
• la
missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello
statuto;
• l’attività
svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
• l’esperienza
accumulata nel campo della formazione;
• le
capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
• l’attività
di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore
specifico;
• il
livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni
e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
• la
padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione
di impatto delle azioni di formazione;
• il
ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
• la
documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di
sviluppo professionale del personale della scuola;
• la
specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
• la
disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle
singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di
cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle
risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le
istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di
specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione
decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione
partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
7. I soggetti qualificati,
accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema
informativo, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti,
relativa alle