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Valutazione degli alunni - C.M. 89 -18 ottobre 2012
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica
Roma, 18 ottobre 2012
Oggetto: Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012-13.
Con la presente circolare si fa seguito alle precedenti note (nota n. 3320 del 9 novembre 2010 e circolare n. 94 del 18 ottobre 2011) indirizzate alle istituzioni scolastiche di secondo grado e relative alla valutazione periodica degli apprendimenti.
Considerato che la materia dovrà essere oggetto di
disciplina in sede di revisione del Regolamento sulla valutazione degli
alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) e che le scuole hanno comunque
necessità di operare sulla base di elementi certi di riferimento, si
ritiene opportuno fornire alcune indicazioni generali a tutte le
istituzioni scolastiche del secondo ciclo, tenuto altresì conto che i
nuovi curricoli introdotti dal riordino interessano per la prima volta
anche le classi iniziali del secondo biennio.
Va innanzi tutto precisato che nelle classi quarte e quinte
dei percorsi liceali, artistici, tecnici e professionali gli scrutini si
svolgeranno con le consuete modalità, nel rispetto delle norme ancora
vigenti.
Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva
dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali, occorre avere come
principale riferimento l’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e
l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n. 122. Vanno inoltre
tenute in considerazione le esperienze di eccellenza in materia di
valutazione già condotte dalle singole istituzioni scolastiche e le
numerose osservazioni e proposte pervenute al Ministero, in questi due
anni trascorsi dall’avvio dei nuovi ordinamenti, nel quadro di un
confronto continuo e proficuo.
Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni
scolastiche l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi
delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati
raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico,
come nello scrutinio finale.
Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il
voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve
fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse
tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate
dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei
dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel
rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi
ordinamenti.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e
forme di verifica adeguate e funzionali all’accertamento degli
obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze,
conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida
per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n.
139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione.
La stretta connessione esistente tra i risultati di
apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto già
sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22
giugno 2009: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e
finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli
obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa,
definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.” A sua
volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi
generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a
livello nazionale […]” (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).
La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle
principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia
della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro
famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione,
trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio
che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche,
hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il
diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva,
principio basilare richiamato dall’art. 1 del più volte citato
regolamento sulla valutazione.
Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente,
le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le
modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo
valutativo. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione
trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e
con i risultati di apprendimento.
Quest’esigenza è tanto più forte in caso di scelta, per lo
scrutinio intermedio, della modalità di valutazione attraverso un voto
unico che esprimerà necessariamente la sintesi di differenti tipologie
di prove, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche di
aula, di laboratorio e sul campo.
Per esemplificare la necessità di adottare forme di verifica
diverse e adeguate agli specifici obiettivi di apprendimento, si
possono prendere in considerazione le indicazioni previste per Scienze
naturali, nel liceo scientifico, lì dove si richiama il valore della
dimensione sperimentale e, di conseguenza, la varietà di approcci e
attività da far svolgere agli studenti: “Tale dimensione rimane un
aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per
tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività
di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione,
discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di
filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione –
anche attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti
cruciali nello sviluppo del sapere scientifico”.
Analogamente, per l’insegnamento della Lingua inglese, sia negli istituti tecnici che nei professionali: “Il
docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo
coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti,
attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare
esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di
comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, a tali
fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e
interattivi”, con la conseguente adozione di tipologie di verifica coerenti con le scelte metodologiche adottate.
Con riferimento alla scelta delle prove di verifica le
istituzioni scolastiche dovranno, altresì, porre particolare attenzione
alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda
prova scritta dell’esame di Stato, come previsto dall’art. 3, comma 2,
della legge 11 gennaio 2007 n.1.
Per quanto riguarda le prove relative agli esami di idoneità e integrativi saranno emanate specifiche disposizioni.
Si fa presente infine che ove le istituzioni scolastiche
utilizzino le quote di autonomia previste dai Regolamenti di riordino
dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/2010), dei tecnici (art.
5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/2010) e dei professionali (art. 5, comma
3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curricolari,
così come, limitatamente ai licei, nel caso di potenziamento degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai sensi dell’art. 10,
comma 3, D.P.R. 89/2010, la valutazione in sede di scrutinio intermedio e
finale avverrà attraverso le stesse modalità e dovrà rispondere agli
stessi principi generali.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo