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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Roma, 18 ottobre 2011
Oggetto: valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado. Indicazioni operative per l’a.s. 2011/12.
La presente circolare fornisce indicazioni alle
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado al fine di
assicurare l’ordinato svolgimento delle operazioni relative alle
valutazioni periodiche del corrente anno scolastico, nelle more
dell’adozione delle modifiche e integrazioni al D.P.R. 122/2009,
regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni.
Le indicazioni riguardano il primo biennio dei percorsi di
istruzione superiore in considerazione del fatto che i nuovi
ordinamenti stanno trovando applicazione ai primi due anni di corso di
ciascun indirizzo di studio. Si tiene, ovviamente, conto delle
esperienze realizzate dalle scuole nell’anno di avvio dei nuovi percorsi
e delle indicazioni già fornite per l’anno scolastico 2010/11 con la
nota n. 3320 del 9 novembre 2010.
A tale riguardo è utile richiamare il quadro di riferimento
proprio dei vecchi ordinamenti, tuttora applicabile alle classi terze,
quarte e quinte di tutti gli indirizzi di studio. Esso richiede che,
mentre in sede di scrutinio finale sia attribuito un unico voto a
ciascuna disciplina o gruppo di discipline afferenti al medesimo
insegnamento, negli scrutini intermedi la valutazione si esprima
attraverso l’attribuzione di uno o più voti a seconda che l’insegnamento
preveda una o più prove (scritte, orali, pratiche o grafiche).
Per quanto riguarda i nuovi ordinamenti si ritiene
che le regole sopra delineate siano compatibili con i piani di studio
del primo biennio, in attesa che si pervenga, anche sulla scorta delle
esperienze di attuazione dei nuovi Regolamenti, alle citate modifiche e
integrazioni del D.P.R. 122/2009.
Pertanto con le tabelle allegate sono state individuate,
in accordo con la Direzione generale per l’istruzione e formazione
tecnica superiore, le tipologie di prove e le corrispondenti modalità di
espressione del voto in sede di scrutini intermedi, relative a ciascun
insegnamento dei primi due anni dei percorsi di istruzione secondaria di
II grado.
E’ evidente che la previsione di più voti è contemplata
per le discipline nelle quali la produzione scritta, pratica o grafica
sia irrinunciabile, anche alla luce delle Indicazioni nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi
liceali e delle distinte Linee guida per gli istituti tecnici e per gli
istituti professionali.
Va, comunque, sottolineato che la valutazione è
espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e
che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella
loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun
insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di
verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di
apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai
Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all’obbligo
d’istruzione.
Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una
prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto
di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate,
grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.
Infatti, come già indicato nella citata circolare del 9
novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e
in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche,
modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.
Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un’ampia
varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi
stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli
studenti.
Nel caso in cui le istituzioni scolastiche utilizzino le
quote di autonomia previste dai regolamenti di riordino dei licei (art.
10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/10), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett.
a) D.P.R. 88/10) e dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R.
87/10) per introdurre nuove discipline curricolari, le relative
modalità di valutazione e di espressione del voto in sede di scrutinio
intermedio sono demandate alle singole istituzioni scolastiche.
Limitatamente ai licei, in caso di potenziamento degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai sensi dell’art. 10,
comma 3, D.P.R. 89/10, il voto va espresso con le stesse modalità
previste per l’insegnamento obbligatorio.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di esplicitare, nei
rispettivi piani dell’offerta formativa, le tipologie delle verifiche
adottate, al fine di rendere l’intero processo valutativo trasparente e
coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento.
Saranno così valorizzate, anche in materia di valutazione, le attività progettuali e innovative realizzate dai licei in coerenza con le citate Indicazioni Nazionali, nonché le esperienze di organizzazione metodologico-didattica e di ricerca (didattica modulare e laboratoriale, personalizzazione dei percorsi, utilizzazione di metodologie e strumenti didattici innovativi, aree di progetto, ecc.) che gli istituti tecnici e professionali realizzano in attuazione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento per il primo biennio.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo