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Decreto Ministeriale n. 26 del 3 marzo 2009
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale n. 26 del 3 marzo 2009
Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
VISTA la legge 10 dicembre 1997 n. 425, avente ad oggetto “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore”;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e
l’università”; in particolare, l’art. 1, capoverso art. 3, comma 6 che ha
sostituito l’art. 3, comma 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
relativamente alle modalità di attribuzione del punteggio alle diverse prove
d’esame, compreso il credito scolastico; e, altresì, l’art. 3, comma 1, ai
sensi del quale i nuovi punteggi del credito scolastico si applicano ai
candidati agli esami di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;
VISTO il Regolamento applicativo della citata legge 10 dicembre 1997, n. 425, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, per le parti compatibili
con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1;
VISTO, in particolare, l’art. 13 del richiamato DPR 23 luglio 1998, n. 323, concernente la predisposizione delle certificazioni e dei relativi
modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento degli
esami di Stato;
CONSIDERATO che dette certificazioni, ai sensi del comma 1
dell’art. 13 del suddetto DPR 23 luglio 1998, n. 323, che fa riferimento anche
alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito
dell’Unione Europea, devono attestare: l’indirizzo e la durata del corso di
studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese
nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva a
ciascuna destinata, nonché le conoscenze, le competenze e le capacità anche
professionali acquisite e i crediti formativi documentati in sede d’esame;
VISTO l’art. 12 del sopra indicato D.P.R. 23 luglio 1998, n.
323, avente ad oggetto i crediti formativi;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l’art. 8, che prevede la definizione,
da parte del Ministro della Pubblica Istruzione, degli obiettivi generali del
processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni, e l’art. 10 che prevede l’adozione da parte del
Ministro della Pubblica Istruzione di nuovi modelli per le certificazioni, le
quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti
formativi riconoscibili;
VISTO il decreto ministeriale in data 26 gennaio 2006, n. 8,
concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare i modelli del
diploma e delle relative certificazioni integrative, al fine di renderli
conformi a quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1; in particolare, a
quanto previsto dall’art. 1, capoverso art. 3, comma 6 in materia di
attribuzione del punteggio alle diverse prove d’esame e di attribuzione del
credito scolastico;
DECRETA
Art. 1
1. Le certificazioni di cui all’art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 attestano:
- l’indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata;
- la votazione complessiva assegnata all’esame di Stato, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l’eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati;
- le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.
2. I diplomi e le relative certificazioni integrative devono riportare anche la menzione della lode di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, di seguito all’indicazione del voto, qualora attribuita dalla Commissione di esame.
Art. 2
1. Gli elementi di cui all’art. 1, lettera a), del presente decreto, nonché, per i candidati interni, quelli relativi al credito scolastico e ai crediti formativi, sono forniti dall’Istituto sede di esami.
Art. 3
1. I modelli del diploma e delle certificazioni integrative del diploma sono conformi rispettivamente agli allegati A e B, facenti parte integrante del presente provvedimento.
Art. 4
1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno carattere permanente.
IL MINISTRO |
Allegati: modello di diploma - modello di certificazione integrativa