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Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010
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Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 di “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53”;
VISTA la legge 27 dicembre
2006, n. 296, articolo 1, comma 622 come modificato dall’articolo 64 comma 4
bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, con
legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto del
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministro Pubblica
Istruzione) 22 agosto 2007, n. 139, concernente il regolamento recante le norme
in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il regolamento
recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
VISTO il decreto del Ministro
della pubblica istruzione adottato di concerto il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali in data 29/11/2007, ai sensi dell’articolo 1 comma 624 legge
27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l’accordo in sede di
Conferenza unificata 28 ottobre 2004, per la certificazione finale e intermedia
e il riconoscimento dei crediti formativi e relativi modelli allegati;
SENTITA la Conferenza Stato,
Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre
2009;
RITENUTO di adottare, in applicazione dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n. 139 un modello di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, in attesa della messa a regime del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo n. 226/05 e successive modificazioni e della emanazione del decreto di cui all’articolo 8, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 sopra citato;
1. L’allegato modello
di certificazione, che costituisce parte integrante del presente decreto, è
adottato a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, in attesa della completa
messa a regime del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione ai sensi del decreto legislativo n. 226/05 e successive modificazioni.
2. La certificazione dei
livelli di competenza raggiunti, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione,
è rilasciata a richiesta dello studente interessato. Per coloro che hanno
compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d’ufficio.
3. I consigli di classe, al
termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto
l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda, secondo
quanto riportato nella seconda pagina del modello di certificato di cui al
comma 1. Le schede riportano l’attribuzione dei livelli raggiunti, da
individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti che, per
quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, articoli 4,
5 e 8.
4. Le schede di cui al comma
3 sono conservate agli atti dell’istituzione scolastica.
Articolo 2
1. Le strutture formative
accreditate dalle Regioni, che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
professionale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione secondo i
criteri indicati nel decreto interministeriale 29/11/2007, citato in premessa,
utilizzano il modello di certificazione di cui all’articolo 1, comma 1, sulla
base delle linee guida che saranno adottate dalle Regioni, anche ai fini di
integrare il modello di cui all’articolo 1, comma 1, con ulteriori declinazioni
in rapporto alle specificità dei propri sistemi e alle esigenze territoriali.
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IL MINISTRO |