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Regolamento sulla valutazione degli alunni
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Queste le principali novità contenute nel provvedimento:
Scuola Primaria (scuola elementare)
Nella scuola primaria gli alunni saranno valutati dall'insegnante unico di riferimento.
La valutazione terrà conto del livello di conoscenza e del rendimento scolastico complessivo degli alunni nelle singole materie.
La valutazione nelle singole materie sarà espressa in voti numerici così come avviene in tutti i Paesi Europei.
Solo per l'insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente.
I docenti di sostegno parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni.
Nella scuola elementare gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e motivati.
»Voto in condotta nella scuola elementare
Il voto in condotta nella scuola elementare sarà espresso attraverso un giudizio del docente o dei docenti contitolari.
Scuola secondaria di I grado (scuola media)
Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti saranno valutati nelle singole materie con voti numerici. Questo metodo di valutazione riguarderà anche l'insegnamento della musica.
Anche
alle medie l'insegnamento della religione cattolica continuerà ad
essere valutato attraverso un giudizio sintetico del docente.
Per essere ammessi all'anno successivo, comunque, sarà necessario avere almeno 6 in ogni materia.
Per la ammissione all'esame di Stato di terza media gli alunni dovranno
conseguire la sufficienza in tutte le materie, compreso il voto in
condotta.
In sede d'esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la lode dalla commissione che deciderà all'unanimità.
»Voto in condotta alle scuole medie
Il voto in condotta nella scuola secondaria di primo grado sarà
espresso con un voto numerico accompagnato da una nota di illustrazione
e riportato anche in lettere in pagella.
Scuola secondaria di II grado (scuola superiore)
Alle scuole superiori la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe.
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospenderà il giudizio
degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più
materie, senza decidere immediatamente la non promozione, ma
comunicando i risultati conseguiti nelle altre materie. A conclusione
dei corsi di recupero per le carenze dimostrate il consiglio di classe,
dopo aver accertato il recupero delle lacune formative entro la fine
dello stesso anno scolastico, non oltre la data di inizio delle lezioni
dell'anno successivo, formulerà il giudizio finale e l'ammissione alla
classe successiva.
Secondo quanto indicato dall'ordinanza ministeriale n.40 dell'8 aprile
2009, per l'anno scolastico 2008/09, per l'ammissione all'esame di
Stato sarà necessaria la media del 6. Il voto in condotta concorrerà
alla formazione della media.
A partire dall'anno scolastico 2009/10 saranno ammessi all'esame di
Stato tutti gli studenti che conseguiranno la sufficienza in tutte le
materie e in condotta.
Accesso diretto all'esame di stato per gli "ottisti"
Saranno ammessi direttamente agli esami di Stato gli studenti che in
quarta hanno conseguito 8 decimi in ciascuna materia e nel
comportamento e che hanno riportato una votazione non inferiore al 7 in
ciascuna disciplina, 8 per la condotta nelle classi seconda e terza.
L'educazione fisica concorre come ogni altra disciplina alla determinazione della media dei voti.
»Voto in condotta alle scuole secondarie di primo e secondo grado
Con il Regolamento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il voto
sul comportamento concorrerà alla determinazione dei crediti
scolastici.
Il 5 in condotta sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi
violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente
una sanzione disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in condotta dovrà
essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio
intermedio e finale.
Una sanzione disciplinare, quindi, sarà come un cartellino giallo,
dopo il quale se i comportamenti gravi persisteranno il collegio dei
docenti darà il cartellino rosso e cioè il 5 in condotta.
La valutazione del comportamento è partita già nel primo quadrimestre
dell'anno scolastico in corso ed ha portato a galla circa 34 mila
insufficienze. Gli studenti avranno tempo nella seconda parte dell'anno
per recuperare.
L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la
non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato.
Valutazione degli alunni con disabilità
Per la valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener conto,
oltre che del comportamento, anche delle discipline e delle attività
svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Inoltre si
prevede, per gli alunni disabili, la predisposizione di prove di esame
differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a
valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e
ai livelli di apprendimento iniziali.
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento-DSA
Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento
debitamente certificate per la prima volta viene dettata una disciplina
organica, con la quale si prevede che, in sede di svolgimento delle
attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e
compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto
delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni.
Obbligo scolastico
Resta confermato l'obbligo scolastico fino al sedicesimo anno di età,
sempre nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.