banner

Cerca nel sito

Registrati

Per gentile concessione ...

Le nostre pubblicazioni

Recentissime

Articoli

Decreto legge n. 112-08 art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti

 

Assenze per malattia: le nuove regole - sintesi art. 71

L’art. 71 (1) del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 ha innovato alcuni istituti in materia di malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione. Di seguito si riportano le novità introdotte.

 
a) Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento previsto dal CCNL o da normativa di settore per le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per assenze gravi che richiedono terapie salva vita.


b) In caso di assenza superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare (ossia al terzo) l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante la presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.


c) La verifica di controllo dello stato di malattia deve essere effettuata dalla Pubblica Amministrazione anche per assenze di un solo giorno.


d) Le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo sono 8:00 – 13:00 e 14:00 – 20:00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi.


e) Per i permessi retribuiti nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore del dipendente, per ciascuna tipologia, viene calcolata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.


f) Le assenze dal servizio dei dipendenti per malattia non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per maternità, ivi compresa l’astensione anticipata, il congedo per paternità, le assenze per lutto, per citazione a testimoniare, per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, per congedi parentali (art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000) e, per i soli portatori di handicap (e non per i familiari), i permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992;


g) Questi principi non sono derogabili dalla contrattazione collettiva.

Tali importanti limitazioni e penalizzazioni in caso di malattia ed utilizzo di permessi retribuiti sottraggono contenuti e fondi alla contrattazione integrativa del pubblico impiego annullando di fatto la specificità retributiva del personale docente. La Direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti convocata a Roma il 15 luglio p.v. dal coordinatore nazionale Rino Di meglio analizzerà e valuterà le iniziative da intraprendere ai fini della  modifica del D.L. 112/2008, che entro 60 giorni dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento pena la sua decadenza.

 

Circolare n. 7 - 2008 - Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

 

(1) Art. 71. integrale

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

 

 

 

RocketTheme Joomla Templates