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L'anno di formazione

La formazione in ingresso, dedicata ai docenti di nuova assunzione, prevede l’espletamento dell’anno di formazione che consiste nel superamento del periodo di prova e nella frequenza ad un corso di formazione di 40 ore.L’anno di formazione istituito con la Legge n. 270 del 1982 viene regolamentato con l’O.M. n. 267/91 (art. 440 del T.U), la quale, disciplina la partecipazione alle attività seminariali, le modalità di intervento: attività d’istituto e incontri seminariali.L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni.
La conferma dell’assunzione si consegue con il superamento favorevole dell’anno di formazione e dell’attività seminariale di formazione di 40 ore. Ad ogni neo assunto è assegnato un tutor, docente esperto. Tali indicazioni vengono attualizzate nella CM 73/97 che sottolinea la necessità da parte dell’amministrazione di predisporre programmi di formazione sulla base dei fabbisogni dei partecipanti, in modo da favorire acquisizioni nei seguenti ambiti professionali: competenze metodologico-didattiche e organizzative; conoscenze socio-psico-pedagogiche; abilità di relazione e comunicazione; conoscenze giuridiche essenziali di legislazione scolastica (soprattutto riguardo alle attività di istituto).Il docente in formazione è assistito da docenti esperti o tutor, individuati all'interno delle scuole dove lo stesso presta servizio, con il compito di accompagnare la formazione in servizio e l’apprendimento teorico.   
I tutor sono nominati dal capo di istituto su indicazioni del collegio dei docenti, che terrà conto del numero dei colleghi da formare. Ad ogni tutor infatti non possono essere affidati più di due docenti in formazione. Per assicurare la massima efficacia all'assistenza tutoriale, il collegio indica anche i criteri per la verifica dell'attività didattica svolta durante il periodo di formazione. I partecipanti ai corsi di formazione sono tenuti a redigere, al termine delle attività d'istituto e seminariali, un'articolata relazione sulle esperienze e le attività svolte. Al termine dell’anno di formazione, il docente discute con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. La relazione sarà oggetto di discussione con il comitato di valutazione, come previsto dal decreto legislativo n.297/94, art.440, comma 4.
Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni. Dalla C.M. n. 267/1991 emerge il principio secondo il quale, dei due elementi costitutivi dell’anno di formazione (prestazione di servizio per almeno 180 gg., attività seminariali), solo il primo è essenziale al superamento dell’anno di formazione, mentre il secondo può in tutto o in parte mancare a causa di forza maggiore documentata (es. assenza per maternità, infermità, ecc.).Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno solo computati i giorni di lezione, ma anche altri periodi: le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 Legge 23.12.1977 n. 937; le vacanze natalizie e pasquali; il giorno libero; i periodi d’interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative); i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni (C.M. n. 180 dell’11.7.1979); il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato; la frequenza a corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto; il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’11.7.1979); il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (art. 31 Regio Decreto 21.8.1937, n. 1542; C.M. n. 54 del 23.2.1972; C.M. n. 180 dell’11.7.1979); il periodo prestato quale preside incaricato (art. 2, comma 2 del D.L. 21.9.1973 n. 567, convertito in Legge 15.11.1973 n. 727, richiamato anche dall’art. 1, comma 2 della Legge 10.6.1982 n.349). Non sono computabili: i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.121977 n. 937. Nella Nota del 28 maggio 2001 Prot. n.39, infine, troviamo riassunta la normativa che la ha preceduta.
Il docente durante l’anno di formazione viene assistito da un docente esperto o tutor, che opera all'interno della scuola e al quale non possono essere affidati più di due neodocenti. L’istituto del tutor non è previsto, invece, per i docenti che si trovano nell’anno di prova, cioè per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.Il docente redige una relazione sulle esperienze e attività svolte, comprese quelle seminariali, che è oggetto di discussione con il comitato per la valutazione; sulla base di ciò e tenendo conto anche della relazione di spettanza del dirigente, il Comitato esprime il suo parere per la conferma in ruolo. E’ compito del dirigente curare alla fine dell’anno scolastico la relazione conclusivasull’anno di formazione di ciascun neodocente.

 

  
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