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Direttiva n. 52 - 19-06-07

Direttiva n. 52
Prot. n. 6342

Registrata dalla Corte dei Conti l’11 luglio 2007, reg. 5, fg. 293

Roma, 19 giugno 2007

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 


VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 con il quale, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2003, sono state definite le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ed adottati in via transitoria gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati contenuti negli allegati A, B, C e D alla stessa legge;

RILEVATO che, al fine di superare il carattere transitorio delle Indicazioni nazionali del I ciclo di istruzione, è stata istituita un’apposita Commissione con il compito di individuare criteri generali per la revisione delle stesse Indicazioni nazionali, ai cui esiti dovrà essere adeguata l’attività di valutazione;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n.76 con il quale sono state definite le norme generali sul diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77 concernente la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, con avvio dei relativi percorsi liceali e di istruzione e formazione professionale dall’anno scolastico formativo 2007-2008;

VISTA la legge 17 luglio 2006 n. 233, di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l’art. 1, comma 7, con il quale è stato istituito il Ministero della Pubblica Istruzione;

TENUTO CONTO delle dichiarazioni programmatiche del Ministro della Pubblica Istruzione al Parlamento che configurano obiettivi e missioni dell’Amministrazione scolastica, sulla base del nuovo quadro politico ed istituzionale;

VISTA la legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare, nonché di ulteriori proroghe per l’esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione, fra cui è prevista la proroga dell’avvio della riforma della scuola secondaria superiore dall’anno scolastico 2008/2009;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007), in particolare l’art. 1, commi 612, 613, 614 e 615, con il quale, al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa dell’INVALSI, sono apportate modifiche all’assetto organizzativo ed assegnati allo stesso Istituto ulteriori compiti nel campo della valutazione dei dirigenti scolastici, oltre a quelli già previsti dalla legge istitutiva n. 286 del 2004 sopra indicata;

VISTO il comma 622 dell’art. 1 della sopra citata legge n. 296 del 2006 che prevede norme per l’adempimento dell’obbligo di istruzione e per prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPCM 10 gennaio 2007 con il quale, in attesa della costituzione dei nuovi organi, sono stati nominati tre Commissari straordinari fino al 30 giugno 2007, salvo proroga, per provvedere nel frattempo alla gestione ordinaria e straordinaria dell’INVALSI nell’ambito delle priorità e degli indirizzi individuati dal Ministro della Pubblica Istruzione;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente, fra l’altro, disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ed in particolare:
a. l’art. 3, comma 2, che prevede la competenza dell’INVALSI in ordine alla predisposizione di modelli per la terza prova di esame di Stato per la scuola secondaria superiore e la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dello stesso grado di scuola;
b. l’art. 5, comma 3, lett. c), che prevede l’abrogazione dell’art. 3, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

RILEVATO che, per effetto di quest’ultima disposizione di legge, la predisposizione delle prove conclusive del primo ciclo di istruzione spetta alle competenti Commissioni esaminatrici;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante, fra l’altro, misure urgenti per la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale, che all’art. 1 quater prevede la proroga dell’avvio della riforma dell’istruzione secondaria di II grado ( II ciclo) a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010;

RILEVATA la necessità di emanare, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286/2004, una specifica direttiva sugli obiettivi generali in campo educativo cui dovrà attenersi l’INVALSI ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale per l’anno scolastico 2007/2008;

EMANA :
la direttiva prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 di individuazione dei seguenti obiettivi generali delle politiche educative nazionali per l’anno scolastico 2007/2008, cui dovrà attenersi l’INVALSI per lo svolgimento della propria attività istituzionale:
  1. Provvedere alla valutazione del sistema di istruzione, adottando le metodologie di indagine più idonee e minimizzando l’onere a carico delle scuole per gli adempimenti statistici. Saranno oggetto di rilevazione le condizioni strutturali e di contesto in cui operano le singole scuole; le scelte e i modelli organizzativi adottati dalle istituzioni scolastiche autonome; la loro gestione finanziaria; i processi e azioni da esse attivate per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della dispersione scolastica e dell’aumento dei livelli di apprendimento degli alunni.
  2. Provvedere, in continuità con le iniziative realizzate nel corso dell’anno scolastico 2006/2007, alla valutazione degli apprendimenti sulla base di appropriate metodologie scientifiche, individuando soluzioni e strumenti di alta affidabilità. Anche nella prospettiva di un’analisi del valore aggiunto prodotto dalla singola scuola in riferimento agli apprendimenti degli studenti, la somministrazione delle prove dovrà essere effettuata nei momenti di ingresso e di uscita dai diversi livelli di scuola e, per tener conto dell’estensione dell’obbligo, alla fine dei primi due anni della scuola superiore. La rilevazione dovrà essere effettuata su un campione di Istituti, previamente individuato con metodo statistico e dovrà riguardare gli insegnamenti dell'italiano, della matematica e delle scienze e comprendere la II e V classe della scuola primaria e la I e III classe della scuola secondaria di I grado. Tale processo di valutazione per la scuola secondaria di secondo grado riguarderà le classi II e V, tenendo conto, per tale grado di studi, delle peculiarità delle diverse tipologie e dei vari indirizzi.
    La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata mediante rilevatori esterni, preferibilmente insegnanti di altre scuole adeguatamente formati.
    I risultati della valutazione saranno messi a disposizione delle relative istituzioni scolastiche, rispettando il grado di scuola e i criteri di rappresentatività del campione, anche per favorire i processi di autoanalisi e autovalutazione di istituto.
  3. Assicurare la partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali e comunitari in campo valutativo dando rilievo anche ad analisi con articolazioni regionali; rappresentare l’Italia nelle strutture di governo delle relative organizzazioni. Continuare la collaborazione con l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), con la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) e con la UE.
  4. In collaborazione con la Direzione Generale per il personale della scuola promuovere la cultura della valutazione con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente, per favorire la piena attuazione dell’autonomia didattica e organizzativa. Incoraggiare la formazione in ogni scuola di un nucleo (che potrà avere una figura di riferimento) per la valutazione nazionale e internazionale, in sintonia con la normativa di cui al CCNL di comparto.
  5. Formulare proposte al Ministro della Pubblica Istruzione per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, definendo le procedure di valutazione e proponendo la formazione dei relativi team, nonché realizzando un apposito monitoraggio sugli esiti, tenendo conto delle precedenti esperienze ed in collaborazione con la Direzione Generale per il personale della scuola.
  6. Provvedere, sulla base di apposite direttive che saranno impartite dal Ministro della Pubblica Istruzione, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell’elaborazione della terza prova degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore. Sperimentare modalità di valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi della scuola secondaria superiore, utilizzando le prove scritte dei relativi esami di Stato secondo criteri e modalità che ne consentano la comparabilità a livello internazionale.
  7. Promuovere attività di ricerca a livello nazionale per attuare nuovi modelli e nuove metodologie nel campo della valutazione degli alunni e delle istituzioni scolastiche, anche tramite convenzioni con Università ed altri enti di ricerca. Gli esiti di ciascuna ricerca dovranno essere riferiti al Ministro con apposita relazione.
  8. Provvedere a ridefinire un assetto organizzativo dell’Istituto coerente con il decreto legislativo n.286 del 2004 e con le finalità dell’ente, anche in relazione alle modifiche apportate dalla legge n.296 del 2006, adottando tutte le iniziative per assicurarne la piena funzionalità.
  9. Sviluppare le altre azioni commissionate dalle Direzioni Generali del Ministero oltre a quelle connesse ai compiti istituzionali dell’Ente per i quali sono stati individuati gli obiettivi generali nei precedenti punti della presente direttiva. In tal caso le Direzioni generali interessate dovranno motivare adeguatamente le iniziative commissionate e provvedere ad assegnare le relative risorse finanziarie.

Ai fini della elaborazione della programmazione istituzionale coerente con la presente direttiva, saranno destinate le risorse finanziarie stanziate sull’apposito capitolo del bilancio di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2007.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.


                                                             IL MINISTRO
                                                          Giuseppe Fioroni
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